Salvi i consorzi dei servizi sociali. Questo l'effetto dell'emendamento apportato all'articolo 9, comma 1, del decreto legge 95/2012 (spending review), che esclude dalla programmata estinzione gli enti preposti alla funzione socio-assistenziale.
L'articolo 9 del decreto 95, nel testo originario, dispone la soppressione o l'accorpamento da parte di regioni, province e comuni di enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali.
L'emendamento firmato dai relatori ha limitato l'ambito di applicazione della norma escludendo dalla soppressione o accorpamento le aziende speciali, gli enti e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali.
Questo significa che la programmata soppressione dei consorzi (al momento della scadenza del consiglio) non ci sarà più. Lo conferma anche il fatto che il governo, durante la discussione in senato, in commissione bilancio, ha accolto un ordine del giorno con il quale si è impegnato a tener conto, nell'interpretazione della norma, che gli enti rientranti nella deroga, comprendono anche i consorzi preposti all'erogazione di servizi socio-assistenziali.
La conseguenza dell'emendamento, dunque, è che i consorzi dei comuni che gestiscono i servizi sociali possono rimanere operativi, senza prospettiva di soppressione.
L'emendamento all'articolo 9 del decreto sulla spending review azzera, dunque, quanto previsto dalla legge 191/2009 che aveva previsto la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, a eccezione dei bacini imbriferi montani.
Questa disposizione è stata interpretata nel senso che si applica anche ai servizi sociali, in quanto l'attività socio-assistenziale deve considerarsi funzione a tutti gli effetti; qualche dubbio è sorto circa il tempo della soppressione, ma è stato risolto facendo riferimento agli organi del consorzio.
Anzi, dal 2009 alcuni consorzi si sono sciolti con funzioni e personale assorbiti dalle aziende sanitarie locali, mentre si è programmata la possibilità che le funzioni siano esercitate da unioni di comuni.
A questo punto l'emendamento all'articolo 9, che tra l'altro prevede che la soppressione debba realizzarsi nel brevissimo termine di nove mesi, ribalta la situazione. Tra l'altro non può sostenersi che rimane vigente la legge 191/2009: non è possibile la convivenza di due norme, di cui la prima sopprime i consorzi dei servizi sociali e la seconda li fa salvi..
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