La normativa vigente prevede agevolazioni fiscali, in materia di acquisto di autovetture, per le seguenti categorie di disabili:
- Disabili sensoriali (non vedenti e sordomuti)
- Disabili con handicap psichico o mentale titolari di indennità di accompagnamento
- Disabili con grave limitazione della possibilità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
L’articolo 30 della Legge Finanziaria 2001 al comma 7, ribadisce il fatto che a tali categorie di soggetti, l’ottenimento delle agevolazioni, non è legato all’apporto di modifiche /adattamenti ai veicoli.
- Disabile con impedite o ridotte capacità motorie, ma non affetto da handicap grave
Per questo tipo di disabile l’autovettura deve essere adattata (o nella carrozzeria o nei comandi di guida).
In base della tipologia di handicap e alla gravità, variano i benefici fiscali concessi, le modalità per accedere a ciascuna agevolazione e la documentazione da presentare.
Fondamentale per poter accedere a tali benefici (previsti dall’art.30 legge 388/00) è il riconoscimento da parte della Medicina Legale di competenza, dello stato di handicap in situazione di gravità.
Si fa riferimento quindi all’obbligatorietà, per poter usufruire di tali agevolazioni, sull’acquisto di un’autovettura non adattata con ausili di guida, di salita e aggancio, per il portatore d’handicap, dell’essere in possesso di un verbale, sul quale risulti, oltre la situazione di handicap grave, la presenza di limitazioni permanenti della deambulazione.
I famigliari di soggetti disabili, che intendono usufruire di tali agevolazioni devono presentare l’ultima dichiarazione dei redditi, dalla quale risulti che il soggetto è fiscalmente a carico.