La pensione è stata istituita dall'articolo 8 della Legge 10 febbraio 1962, n. 66 a favore dei ciechi parziali e assoluti.
La condizione prevista, ai fini dell'erogazione della provvidenza, è che i ciechi civili si trovino in stato di bisogno economico.
Per questa condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione
Condizioni:
- è concessa ai maggiorenni e ai minorenni;
- essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;
- essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione, o essere riconosciuto cieco assoluto;