L'assegno mensile di assistenza spetta ai cittadini italiani incollocati al lavoro (nonché cittadini appartenenti all’Unione europea, extracomunitari, rifugiati, etc), residenti in Italia, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, riconosciuti invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% e inferiore a 100%.
Condizioni:
- età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
- essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;
- avere il riconoscimento di un'invalidità dal 74% al 99%;
- disporre di un reddito annuo non superiore all’importo previsto nella tabella dei limiti di reddito
- iscrizione alle liste di collocamento obbligatorio; se non si è iscritti alle liste di collocamento bisogna disporre di un certificato di incollocabilità; può percepire l'assegno anche chi è occupato part-time;
L'assegno è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es.: INPS, INPDAP ecc.). E' inoltre incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio.
Dopo il sessantacinquesimo anno di età l'assegno viene trasformato in pensione sociale.
Questi invalidi, titolari di assegno mensile, hanno l’obbligo entro il 31 marzo di ogni anno, di presentare una dichiarazione (alla Prefettura, al Comune o all’ASL) che attesti l’iscrizione nelle liste speciali di collocamento al lavoro.