Indennità di accompagnamento è una provvidenza in favore degli invalidi civili totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche o psichiche.
Condizioni:
- viene erogata indipendentemente dall’età;
- essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;
- avere il riconoscimento di un’invalidità totale, non essere in grado di deambulare o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita tipici dell’età;
- non essere ricoverato in istituto con pagamento delle retta a carico dello Stato (o di Ente pubblico); L’indennità di accompagnamento è incompatibile con le erogazioni di provvidenze simili, erogate per cause di servizio, lavoro o guerra.
L’indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente autonoma.
L’indennità di accompagnamento viene erogata al solo titolo della minorazione; pertanto è indipendente dal reddito posseduto dall’invalido e dalla sua età.
Non è incompatibile con la titolarità di una patente speciale, e viene erogata anche ai detenuti.
Coloro che percepiscono l’indennità di accompagnamento o chi per loro, sono tenuti a presentare una dichiarazione entro 31 marzo di ogni anno. Nella dichiarazione va specificato se l’invalido è o meno ricoverato in istituti di cura. In caso di risposta affermativa occorre specificare se si tratta di istituto a carattere gratuito o a pagamento.