Il genitore di un figlio con età inferiore ai 3 anni e con handicap in situazione di gravità, prevista dalla Legge 104/1992 , e accertata dalla Commissione Medica presso ASL di competenza, ha diritto:
- a prolungare il periodo di astensione facoltativa per maternità fino al compimento di 3 anni di vita del figlio stesso;
- a usufruire di due ore di permesso giornaliero.
I due benefici sono fra loro alternativi. Sono escluse le lavoratrici autonome e quelle che svolgono la propria attività a domicilio o svolgono lavori domestici.
Il prolungamento dell'assenza facoltativa è coperto da contribuzione figurativa utile ai fini dell'anzianità di servizio.
Le due ore di permesso giornaliero sono retribuite e sono conteggiate ai fini dell’anzianità di servizio, ma sono esclusi dagli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità, in quanto questi maturano solo sui giorni effettivamente lavorati.
Va ricordato che per coloro che l’orario giornaliero è inferiore alle 6 ore, la concessione è di una sola ora di permesso.
I permessi maturati nell’arco del mese, in base alle circolari INPS n. 133/00 e n. 128/03, possono essere goduti alternativamente da entrambe i genitori (ovvero parenti e affini entro il 3° grado di paretela).
Es:
1° giorno – mamma
2° giorno – papà
3° giorno – mamma, ecc..
La Legge 289/2002 ammette che le persone con sindrome di Down possano essere dichiarate in situazione di gravità dalla CommissionenMedica dell’Asl, ma anche previa richiesta, dal Medico di Base. In
questo caso occorre fornire presentazione del “cariotipo”.
Successivamente ai chiarimenti introdotti dalla circolare INPS n° 128 del 11/07/03, tale Istituto ritiene valido al fine dell’ottenimento dei permessi lavorativi, non solo il certificato dell’handicap rilasciato dalla
Commissione , ma anche, - è questa la novità- il certificato redatto dal Medico Curante corredato dal “cariotipo”
Inoltre l’INPS con circolare n° 128 del 11 luglio 2003, ha ribadito che i permessi, per l’assistenza al disabile con età inferiore ai 3 anni e l’allattamento di un secondo figlio, sono compatibili, e di conseguenza tra loro cumulabili.
Al compimento del 3 anno di vita del figlio con handicap grave, il genitore può usufruire di tre giorni al mese di permesso.
Tali permessi possono essere fruiti in via continuativa , e devono essere utilizzati entro il mese di pertinenza.
La concessione dei permessi spetta solo nel caso in cui il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto o in altro centro.
E' importante sottolineare che le norme degli ultimi anni hanno precisato che i permessi lavorativi spettano al genitore anche nel caso in cui l'altro non ne abbia diritto (art. 42 T.U.27/04/01).
Ad esempio, i permessi spettano al lavoratore padre anche nel caso la moglie sia casalinga o disoccupata, o alla lavoratrice madre se il padre è lavoratore autonomo.
Va segnalata la Legge 388 del 23/12/00 che introduce la possibilità per i genitori di una persona con handicap grave, di usufruire di due anni di congedo retribuito.
La condizione essenziale per poter usufruire di tale congedo, era che il disabile fosse accertato handicappato in situazione di gravità da almeno di cinque anni. Questa condizione escludeva la possibilità di richiedere il congedo da parte di genitori di bambini in tenera età, o di genitori di persone che non avessero ancora accertato la situazione dell’handicap.
Con la manovra finanziaria per il 2004 questo limite di cinque anni è stato abolito. I genitori di bambini o di persone con handicap, possono usufruire del concedo nell’immediatezza del bisogno.
Anche per il congedo di due anni, spetta solo nel caso in cui il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto o in altro centro.
Il congedo spetta alternativamente a uno dei genitori, o in assenza di questi a un fratello o una sorella convivente (la disposizione non prevede l’estensione ad altri parenti o affini).
Dopo il compimento della maggiore età, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre ha diritto ai tre giorni mensili a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.
E’ bene precisare che i permessi spettano ai genitori e agli affini entro il terzo grado di parentela (fratelli- sorelle – nipoti …), ma soprattutto ai lavoratori disabili (ex art. 33 Legge 104/1992).
Il cittadino con handicap che lavora può beneficiare, alternativamente, o dei permessi "ad ore" o dei permessi "a giorni", ma si precisa che il tipo di permesso richiesto, può essere cambiato da un mese all'altro previa semplice modifica della domanda a suo tempo avanzata.
La variazione può essere eccezionalmente consentita, anche nell'ambito di ciascun mese, nel caso in cui sopraggiungano esigenze improvvise, non prevedibili all'atto della prima richiesta, esigenze che devono essere documentate dal lavoratore. In tal caso la fruizione dei permessi residui (giornalieri o orari) verranno ricalcolati sulla base di quelli già goduti.
Circa la questione della frazionabilità dei tre giorni di permesso, le indicazioni sono diverse a seconda dell’ente di previdenza di riferimento.
Questi permessi lavorativi sono retribuiti, e coperti da contributi figurativi.
Con circolare INPS n°128/2003, si hanno anche chiarimenti circa la fruizione di congedi lavorativi spettanti al lavoratore disabile e al lavoratore non disabile che presti assistenza. L’INPS precisa che il lavoratore (non con handicap) ha la possibilità di usufruire di permessi lavorativi per l’assistenza a un proprio congiunto, anche se questo a sua volta è lavoratore e fruisce di tale diritto. Elemento necessario che i due lavoratori usufruiscano dei permessi in modo contemporaneo.
Lo svolgimento del lavoro notturno è disciplinato da una norma della Legge 903/77, successivamente modificata dalla Legge 25/99. La normativa vigente prevede che il lavoro notturno non debba, obbligatoriamente, essere prestato dal genitore che abbia a carico un soggetto disabile (Legge 104/92).
E’ opportuno sottolineare che la normativa non richieda la condizione di gravità della persona con handicap.
La Legge 388 del 23/12/2000 all’articolo 80 comma 3 prevede disposizioni in merito al prepensionamento dei lavoratori invalidi (invalidità superiore al 74%) e sordomuti.
Il lavoratore invalido per qualsiasi causa, e il lavoratore sordomuto, ha la facoltà di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, la contribuzione figurativa di due mesi.
La contribuzione figurativa, al fine dell’ottenimento della pensione, non può superare il limite di 5 anni.