Sono da definirsi, in base all’art. 2 della Legge 118/71 MUTILATI ed INVALIDI CIVILI "i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie, di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una diminuzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età. Ai soli fini dell’assistenza socio sanitaria e della concessione della indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età".
Sono CIECHI CIVILI coloro che in base alla Legge n. 138/20001 agli art. 2-3-4 appartengono alle categorie di non vedenti assoluti, ciechi parziali o ipovedenti gravi.
Per quanto concerne i SORDOMUTI,in riferimento alla Legge n. 381/70 art. 1 comma 2, sono considerati tali, coloro che sono colpiti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva, e quindi per loro non è stato possibile l’apprendimento del linguaggio parlato.
Chi ritiene di essere invalido, cieco o sordomuto e vuole ricevere le prestazioni economiche e godere dei diritti legati a tale stato deve superare due prove:
» quella sanitaria, che valuta la presenza d’invalidità e il grado di tale invalidità
» quella amministrativa, volta a stabilire se il soggetto abbia i requisiti previsti per le specifiche prestazioni (limiti di reddito)
E’ possibile che si verifichi la situazione in cui un soggetto venga riconosciuto invalido, cieco o sordomuto ma non abbia riconosciuta alcuna prestazione economica.